Contabilità Fiscale · Guida operativa
Dal 2017 le imprese minori determinano il reddito per cassa, come i professionisti: conta ciò che si incassa e si paga davvero, non la competenza economica. Ecco limiti, metodi di calcolo e come scegliere.
Come funziona
La contabilità semplificata è il regime contabile naturale delle imprese minori — imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali — che restano sotto le soglie di ricavi previste dall'art. 18 del DPR 600/1973.
La Legge di Bilancio 2017 ha riformato il regime introducendo il principio di cassa anche per commercianti e artigiani, equiparandoli ai professionisti. Il reddito si determina così con riferimento ai ricavi effettivamente incassati e ai costi effettivamente pagati, a prescindere dalla competenza economica che caratterizza il regime ordinario. Una svolta importante: prima, il ritardato pagamento di una fornitura poteva creare gravi sfasamenti nel ciclo finanziario di un piccolo artigiano o commerciante.
I chiarimenti operativi sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 11/E del 13 aprile 2017.
Documenti ufficiali
Il quadro normativo di riferimento del regime di cassa per le imprese minori, in PDF.
Ordinaria, semplificata o forfettario
Il regime contabile è l'insieme di regole che disciplinano il funzionamento contabile e fiscale della partita IVA. Ecco le soglie di ricavi vigenti nel 2026.
| Regime contabile | Ricavi — prestazioni di servizi | Ricavi — altre attività |
|---|---|---|
| Forfettario (agevolato) | fino a 85.000 € — soglia unica | |
| Semplificato (imprese minori) | fino a 500.000 € | fino a 800.000 € |
| Ordinario | oltre 500.000 € | oltre 800.000 € |
NotaI limiti di 500.000 e 800.000 € sono in vigore dal 2023 (L. 197/2022, art. 1, comma 276) e confermati anche per il 2026. Il regime semplificato è naturale per le imprese minori: si applica di anno in anno salvo opzione, con vincolo triennale, per l'ordinario. Tra semplificata e forfettario non c'è alcun vincolo: sono entrambi regimi naturali per i contribuenti minori. Per il forfettario valgono inoltre requisiti specifici legati al codice ATECO.
Determinazione del reddito
Per determinare il reddito fiscale delle imprese in contabilità semplificata si può scegliere tra tre metodi.
Il metodo più analitico: si annotano cronologicamente tutti gli incassi e i pagamenti. Massimo controllo dei flussi finanziari, contabilità vicina all'ordinaria. Vantaggioso per chi adotta anche l'IVA per cassa.
Si usano i registri IVA, integrati con costi e ricavi fuori campo IVA. A fine esercizio si annotano le fatture registrate ma non ancora incassate o pagate: il reddito (quadro RG) si determina per differenza.
Opzione vincolante per almeno un triennio: si presume che la data di registrazione del documento coincida con quella di incasso o pagamento. Il metodo più semplice, ideale per i dettaglianti.
In dettaglio
È il metodo più complesso perché richiede la registrazione puntuale di tutti i movimenti finanziari, avvicinando questa contabilità a quella ordinaria più che a quella semplificata. Può risultare però particolarmente conveniente per i contribuenti che si avvalgono del regime IVA per cassa.
Ricalca il metodo già previsto per i professionisti: oltre alle fatture emesse e ricevute, si annotano i costi fuori campo IVA. Al termine dell'esercizio si registrano le fatture (già annotate ai fini IVA) non ancora pagate o riscosse, e il reddito da indicare nel quadro RG si ottiene per differenza tra questi valori.
L'art. 18, comma 5 del DPR 600/1973 offre la soluzione più snella:
Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini IVA senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti: si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella dell'incasso o del pagamento.
È probabilmente il metodo più adatto ai dettaglianti, ovvero a chi incassa subito il corrispettivo (bar, parrucchieri e simili) ma paga i propri fornitori con piccole dilazioni.
Analizziamo la tua attività e ti indichiamo la soluzione contabile più conveniente. Ti seguiamo anche ad anno iniziato, gestendo le questioni pregresse.
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Domande frequenti
Contenuto a scopo informativo, aggiornato ai limiti in vigore nel 2026 (L. 197/2022, art. 18 DPR 600/1973). La normativa fiscale è soggetta a modifiche e a interpretazioni ufficiali dell'Agenzia delle Entrate: per la valutazione del tuo caso specifico contattaci per una consulenza.