Le persone fisiche e gli altri soggetti, con indirizzo non inserito
nell'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC),
possono comunicare solo in modalità telematica la posta elettronica certificata
(PEC) per la notifica degli atti impositivi, a partire dal 1° luglio 2017.
Lo ha stabilito l'Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 28 giugno 2017,
Prot. n. 120768, con il quale vengono anche definite le modalità di
comunicazione, tramite i servizi telematici dell'Agenzia stessa.
Per poter ricevere le fatture elettroniche è necessario comunicare la propria
caselle di posta elettronica certificata PEC all'agenzia delle entrate.
Anche i soggetti esonerati dall'invio della fatturazione elettronica potranno
effettuare la comunicazione al fine di poter ricevere le fatture elettroniche
dai soggetti non esonerati.
Acquistando il servizio ci occuperemo di registrare la casella PEC già attiva
presso l'Agenzia delle Entrate.
Ricordiamo che il settimo comma dell'articolo 60 del D.P.R. n. 600/1973, introdotto dall'articolo 7-quater del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili" (c.d. "Decreto fiscale"), convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, consente, ai soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo PEC risultante dall'INI-PEC e nelle more della piena operatività dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, di comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari ovvero è intestatario uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del DF.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, oppure il coniuge o un parente/affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63, secondo comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 600/1973, specificamente incaricati di ricevere la notifica per conto degli interessati.
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