Operazioni con l'estero

Esterometro, fattura elettronica e autofatture TD17 · TD18 · TD19

Procedura in vigore dal 1° luglio 2022

Fatturazione elettronica · SDI

L'esterometro come comunicazione autonoma è stato abrogato: le operazioni con l'estero si comunicano all'Agenzia delle Entrate tramite il Sistema di Interscambio, con la fattura elettronica e le autofatture TD17, TD18 e TD19. Ecco come gestire ciclo attivo e passivo senza sbagliare.

TD17

Servizi dall'estero

Integrazione o autofattura per l'acquisto di servizi da un fornitore estero (UE ed extra-UE).

TD18

Beni intra-UE

Integrazione per l'acquisto di beni intracomunitari da un fornitore stabilito in un altro Paese UE.

TD19

Beni ex art. 17 c. 2

Integrazione o autofattura per l'acquisto di beni già presenti in Italia da fornitore non residente (art. 17 c. 2 DPR 633/72).

Contabilità ordinaria Contabilità semplificata Regime forfettario Prezzi e canoni

Cosa è cambiato

Dall'esterometro alla fattura elettronica

Fino al 30 giugno 2022 le operazioni con soggetti esteri si comunicavano con una trasmissione periodica dedicata, il cosiddetto esterometro. Dal 1° luglio 2022 quella comunicazione autonoma è stata abrogata: i dati delle operazioni transfrontaliere viaggiano ora sullo stesso canale della fattura elettronica, il Sistema di Interscambio (SDI), in formato XML.

Non si comunica più per trimestri, ma operazione per operazione. Per le fatture attive verso l'estero si emette la fattura elettronica; per le fatture passive si emette un'autofattura o integrazione con i tipi documento TD17, TD18 o TD19, da annotare nei registri IVA di entrata e di uscita per la corretta liquidazione dell'imposta.

Dal 1° gennaio 2024 l'obbligo riguarda anche tutti i contribuenti forfettari, senza più le deroghe legate al fatturato previste in fase transitoria.

Come procedere

Ciclo attivo e ciclo passivo

Il comportamento cambia a seconda che tu emetta una fattura verso l'estero o ne riceva una.

Ciclo attivo — vendi all'estero
  • Emetti una normale fattura elettronica, con l'iter e i tempi della fattura immediata o differita
  • Nel campo Codice Destinatario usa XXXXXXX (sette X) per il cliente estero
  • Compila l'ID Paese con la sigla dello Stato del cessionario e il CAP convenzionale 00000
  • Invia al cliente estero la fattura di cortesia (PDF via email o come concordato)
Entro 12 giorni dall'operazione
Ciclo passivo — acquisti dall'estero
  • Emetti un'autofattura/integrazione con il tipo documento corretto: TD17, TD18 o TD19
  • Riporta per intero i dati della fattura originale, con il fornitore nella sezione Cedente/Prestatore
  • Annota il documento sia nel registro di entrata sia in quello di uscita
  • Conserva la fattura ricevuta dal fornitore (cartacea o in conservazione sostitutiva)
Entro il giorno 15 del mese successivo al ricevimento

Quando NON serveLa trasmissione non è dovuta per le operazioni già documentate con bolletta doganale o con fattura elettronica via SDI, e per gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia (artt. 7–7-octies DPR 633/72) di importo non superiore a 5.000 € per singola operazione — ad esempio alberghi, ristoranti o carburante all'estero.

AttenzioneÈ fondamentale rispettare le tempistiche di emissione e invio delle autofatture. Per avvalersi delle bozze dei registri IVA precompilati, l'Agenzia suggerisce di trasmettere i documenti entro la fine del mese di ricezione della fattura.

Operazioni con l'estero senza pensieri

Ti aiutiamo a gestire correttamente autofatture e integrazioni TD17, TD18 e TD19, rispettando tempistiche e registri IVA.

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Domande frequenti

FAQ

Cos'era l'esterometro?
Disciplinato dall'art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. 127/2015, l'esterometro era la comunicazione con cui i soggetti passivi IVA trasmettevano all'Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni attive e passive effettuate con soggetti esteri.
Cosa è cambiato dal 1° luglio 2022?
La comunicazione periodica è stata abrogata: i dati delle operazioni transfrontaliere si trasmettono tramite il Sistema di Interscambio (SDI), nello stesso formato XML della fattura elettronica, operazione per operazione anziché per trimestri.
Chi è obbligato a comunicare le operazioni con l'estero?
Tutti i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia che effettuano operazioni con soggetti esteri. Dal 1° gennaio 2024 l'obbligo riguarda anche tutti i forfettari, senza più le soglie di fatturato previste nel periodo transitorio.
Quali operazioni sono escluse?
Quelle documentate con bolletta doganale o con fattura elettronica via SDI, e gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia (artt. 7–7-octies DPR 633/72) di importo non superiore a 5.000 € per singola operazione.
Entro quando vanno trasmessi i dati?
Per singola operazione: entro 12 giorni per le operazioni attive; entro il giorno 15 del mese successivo alla ricezione della fattura per quelle passive.
Quale tipo documento devo usare per l'autofattura?
TD17 per l'acquisto di servizi dall'estero; TD18 per l'acquisto di beni intra-UE; TD19 per l'acquisto di beni già in Italia da fornitore non residente (art. 17 c. 2 DPR 633/72).
Devo inviare una copia al cliente estero?
Sì. La fattura elettronica serve a trasmettere i dati allo SDI e ad assolvere l'obbligo verso l'Agenzia; al cliente estero va comunque inviata la fattura di cortesia (in PDF via email o come concordato).
Che differenza c'è con il modello Intrastat?
Sono adempimenti distinti. L'Intrastat riepiloga le operazioni intracomunitarie (acquisti/cessioni di beni e servizi tra soggetti UE) con proprie soglie e periodicità; la comunicazione delle operazioni estere via SDI riguarda invece la documentazione fiscale e IVA di ogni singola operazione con l'estero.

Contenuto a scopo informativo, aggiornato alla normativa vigente nel 2026 (D.Lgs. 127/2015; DL 36/2022; DL 73/2022; circ. AdE 26/E 2022). La materia è soggetta a chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate: per il tuo caso specifico contattaci per una consulenza.

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