Regime forfettario 2023

Regime forfettario 2023 regole e novità

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Regime forfettario 2023 regole e novità

Vantaggi e svantaggi

Vantaggi

Flat tax pari al 15% (5% per le startup): il reddito imponibile viene calcolato

esonero dalla tenuta e registrazione delle scritture contabili

esonero dalle ritenute d'acconto

esonero dagli studi di settore/dichiarazione ISA

importanti semplificazioni per i contribuenti minimi

è possibile avere i dipendenti (il costo del personale non può essere superiore a 20.000 euro)

Svantaggi

Nessuna deduzione di costi dal fatturato. Il reddito imponibile è calcolato applicando una percentuale variabile al fatturato, a seconda dei settori.

il costo per il personale deve essere inferiore a 20.000 euro.





Requisiti regime forfettario 2022, limiti e tabella coefficienti di redditività per i titolari di partita IVA. Ecco le novità e le regole per l'accesso al regime di tassazione agevolato con flat tax del 15% e del 5%.

Contabilità Fiscale. Il regime forfettario 2023 è stato oggetto di importanti novità, con una modifica profonda sui requisiti per l'accesso alla flat tax del 15% e del 5% per i titolari di partita IVA.
Sebbene siano rimasti immutati i coefficienti di redditività, suddivisi in base al codice ATECO attribuito all'attività esercitata, a partire dal 1° gennaio 2023 il limite di ricavi o fatturato per l'accesso al regime forfettario è stato fissato a 85.000 euro per tutti.

Per evitare che la flat tax porti all'aumento del fenomeno delle false partite IVA sono tuttavia stati stabiliti specifici divieti, tra cui quello di percepire compensi da datori di lavoro dipendente o assimilati nei due anni precedenti.

  

Regime forfettario 2023: ambito soggettivo e requisiti di accesso

Il primo criterio richiesto da osservare riguarda l'ambito soggettivo.

Il regime forfettario, sostitutivo all’Irpef, è riservato solo ai contribuenti persone fisiche, senza limiti di età, esercenti attività d’impresa, arti o professioni, incluse le imprese familiari e coniugali non gestite in forma societaria (circ. Agenzia delle Entrate 10.4.2019 n. 9, punto 2.2).

Gli esclusi sono: tutte le società, sia di persone che di capitali, qualunque sia il loro fatturato o anzianità fiscale.

Il contribuente, per accedere al regime in oggetto, facendo riferimento all’anno precedente, deve verificare di:

non aver conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno (nel caso di inizio attività in corso d’anno), superiori a 85.000 euro;
non aver sostenuto spese per un ammontare complessivamente superiore ad euro 20.000 lordi per dipendenti o collaboratori.
In virtù della novità apportata dalle Legge di Bilancio 2023, che ha sostituito il tetto di reddito, da quest’anno possono mantenere il regime anche coloro che nel 2022 hanno superato la soglia di 65.000 euro precedentemente prevista e che sarebbero stati obbligati a transitare nel regime IVA ordinario.

Si escludono:

dal limite di 85.000 euro i compensi di natura occasionale qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’art.67 co.1 lett i) e l) del TUIR;
dal limite di 20.000 euro i compensi erogati per prestazioni di natura occasionale.


Regime forfettario 2022 partite IVA: i coefficienti di redditività

Con la Legge di Bilancio 2019 sono stati confermati i coefficienti di redditività per il calcolo dell'imposta sostitutiva del 15% per le partite IVA che rientreranno nel nuovo forfettario.

I coefficienti previsti dalla Legge di Bilancio 2019 suddivisi in base al codice ATECO sono quelli riportati nella seguente tabella:

Progressivo Gruppo di settore Codici attività ATECO Coefficiente di Redditività
1 Industrie alimentari e delle bevande (10 - 11) 40%
2 Commercio all'ingrosso e al dettaglio0 45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9 40%
3 Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81 40%
4 Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 - 47.89 54%
5 Costruzioni e attività immobiliari (41 - 42 - 43) - (68) 86%
6 Intermediari del commercio 46.1 62%
7 Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55 - 56) 40%
8 Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi (64 - 65 - 66) - (69 - 70 -71 - 72 - 73 - 74 - 75) -(85) - (86 - 87 - 88) 78%
9 Altre attività economiche (01 -02 - 03) - (05-06-07-08- 09)- (12 - 13 - 14- 15 - 16 - 17 - 18 -19 - 20- 21 - 22 - 23 - 24- 25 - 26- 27 - 28 - 29 - 30- 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59- 60-61 -62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80- 81 - 82) -(84) - (90 -91 -92 - 93) - (94 - 95- 96) - (97 - 98) - (99) 67%


Calcolo del reddito imponibile e durata del regime forfettario

Per calcolare il reddito imponibile nel regime forfettario, si applica all'ammontare dei ricavi un coefficiente di redditività, reperibile nell’allegato n. 2, alla legge di bilancio 2019 e che si diversifica a seconda del codice ATECO relativo all'attività esercitata. Successivamente si applica al reddito imponibile così calcolato l'aliquota del 15% o del 5% per i primi cinque anni di attività se il contribuente avvia una nuova impresa o professione.

Punti chiave regime forfettario
Per determinare il reddito imponibile non assumono alcuna rilevanza le spese sostenute nel periodo, siano esse inerenti o meno all’attività svolta dal contribuente. Solo i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge possono essere portati in deduzione.
Il computo dei ricavi avviene secondo il principio di cassa: assumono rilevanza i ricavi o compensi effettivamente incassati nel corso del periodo d’imposta
L’imposta del 15% o del 5% è sostitutiva dell’imposta sui redditi (IRPEF), delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Ad oggi la norma non dispone alcun limite di tempo nell’utilizzo del regime forfettario se non per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 5% che sarà pari al 15% a partire dal sesto anno di attività d’impresa o professionale.

Regole per applicare la flat tax al 5% per le nuove attività

Se si intende applicare la tassa ridotta, è necessario rispettare le seguenti regole dettate dalla norma:

il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti all’apertura della partiva IVA attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, una semplice prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedente corrisponda ad un periodo di praticantato obbligatorio;
qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del nuovo regime deve risultare pari a non più di 85.000 euro.


Cause di esclusione dal regime forfettario 2023

Le cause ostative all’applicazione del regime forfettario sono indicate dal comma 57 della L.190/2014 il quale contiene una lista di casi di esclusione dal regime in base alla tipologia di attività svolta, alla residenza e nei casi di contemporanea partecipazione a società e associazioni varie. Viene anche inserita una causa di esclusione a scopo antielusivo. Non possono quindi accedere al regime forfettario i contribuenti che: si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
risultano non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili (art. 10 co.1 n.8 DPR 633/72) o di mezzi di trasporto nuovi (art.53 co.1 DL 331/93);
partecipano contemporaneamente all'esercizio dell'attività ad associazioni, società di persone, società familiari, controllano s.r.l. o associazioni professionali che operano nello stesso settore di attività;
esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti nei 2 anni precedenti (la causa di esclusione non opera nei confronti dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti e professioni);
conseguono un reddito da lavoro dipendente superiore a 30.000 (la soglia non deve essere verificata se il rapporto è cessato).


Regime forfettario: semplificazioni e adempimenti

Il contribuente ha la possibilità di accedere ad un regime molto semplificato dal punto di vista degli obblighi fiscali, infatti, in regime forfettario vi è l’esonero dall’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e non si applica la ritenuta d’acconto sui ricavi e compensi. Oltretutto sono esclusi tutti gli adempimenti in materia di IVA, eccetto l’emissione delle fatture elettroniche.


L'adesione al regime forfettario

Il contribuente che vuole applicare il regime forfettario possedendo i requisiti richiesti dalla norma, può farlo tenendo un comportamento concludente sin dall’inizio dell’anno o meglio una serie di comportamenti che esprimono l’adesione al regime.

Se si tratta di inizio attività, per aderire al regime forfetario, è necessario presentare entro 30 giorni dalla data di inizio la dichiarazione di inizio attività con il modello AA9/12 indicando il codice 2 nella sezione “regimi fiscali agevolati” presente nel quadro B. Tale indicazione se omessa non preclude l’accesso al regime medesimo, ma è punibile con una sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 2.000,00 (art.11 co.1 lett. a) D.lgs. 471/97).

Si sottolinea che possono utilizzare il modello AA9/12 solo i contribuenti non tenuti a iscriversi nel Registro delle imprese o nel Registro delle notizie economiche e amministrative (Rea), altrimenti occorre seguire la procedura prevista per l’iscrizione alla Camera di commercio.

In quest'ultimo caso è necessaria la compilazione della Comunicazione Unica, presentata per via telematica o su supporto informatico, che consente anche di ottenere l’attribuzione della partita IVA.

Se invece l’attività è in corso è possibile accedere al regime forfettario senza effettuare specifiche comunicazioni, tuttavia va effettuata la segnalazione di utilizzo del regime nell’ultima dichiarazione IVA(rigo VA14).

Disapplicazione o fuoriuscita dal regime forfettario

Coloro che intendono disapplicare, ovvero fuoriuscire dal regime in oggetto possono optare per la determinazione delle imposte sul reddito e dell’IVA nei modi ordinari. Ciò avviene tramite comportamento concludente, ma in ogni caso, l'opzione deve essere comunicata barrando l’apposito campo della dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata. Prevista la sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro in caso di omessa comunicazione in dichiarazione della volontà di applicare il regime ordinario pur non compromettendo il buon esito della scelta effettuata. La fuoriuscita dal regime forfettario avviene a decorrere dall’anno successivo a quello in cui si verifica la perdita di uno dei requisiti di accesso o la verifica di una condizione ostativa.
Novità 2023: sforamento limite ricavi o compensi 100.000 euro in corso d’anno
La Legge di Bilancio 2023, più dettagliatamente al comma 54 lett. b) della legge 197/2022, dal 01.01.2023 prevede la cessazione del regime nell’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano 100.000,00 euro.
Potranno quindi verificarsi due condizioni:

se i ricavi e compensi sono tra 85.000,01 e 100.000 euro, la fuoriuscita sarà dall’anno successivo;
se ricavi e compensi sono superiori a 100.000,01, la fuoriuscita avverrà dall’anno in corso.

Adempimenti contabili del regime forfettario

Anche contabilmente sono previste semplificazioni. Di seguito gli adempimenti obbligatori:

numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
certificazione dei corrispettivi;
integrazione della fattura per gli acquisti intracomunitari con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni;
fatturazione elettronica esclusi i soggetti con ricavi fino ai 25.000 euro l'anno, tranne i casi di fornitore nei confronti della Pubblica Amministrazione;
emissione dello scontrino elettronico da parte degli esercenti attività commerciali;
versamento della ritenuta alla fonte per dipendenti e collaboratori.
I soggetti che operano come fornitori nel settore dell’edilizia non sono soggetti al regime del reverse charge.





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