Calcolo prescrizione dei diritti

Quando un diritto si estingue: termini e date

Strumento gratuito · Date e scadenze

Quando un diritto non si può più far valere

Il nostro strumento di calcolo della prescrizione ti aiuta a determinare con precisione quando un diritto si estingue a partire da una data di riferimento, come la scadenza di una bolletta, il giorno di riscossione dello stipendio o la scadenza di una polizza assicurativa.

  • Diciannove termini di prescrizione con il riferimento normativo.
  • Atti interruttivi: indica la raccomandata e il termine riparte da lì.
  • Proroga ai giorni festivi calcolata automaticamente.
  • Stato del termine: quanto manca, o da quanto è già scaduto.
Calcolatore della prescrizione Dalla data di decorrenza alla data di estinzione

Il giorno da cui il diritto poteva essere fatto valere: la scadenza del pagamento, la data del fatto illecito, il giorno dell'incasso mancato.

Se hai inviato una raccomandata o hai ottenuto il riconoscimento del debito, il termine riparte da quella data.

Risultato

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Il concetto

Che cos'è la prescrizione

La prescrizione è un concetto giuridico disciplinato dal Codice Civile che implica l'estinzione di un diritto se non esercitato entro un determinato periodo di tempo. Ad esempio, il diritto di un creditore a ricevere il pagamento da un debitore si estingue dopo dieci anni: se in questo periodo non si agisce per il recupero del credito, il diritto si estingue e non può più essere preteso.

Esistono diverse durate di prescrizione a seconda della natura del diritto. Il diritto al risarcimento per un incidente stradale, ad esempio, si prescrive in due anni. La prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere esercitato: nel caso di un incidente, dal giorno in cui esso avviene.

Questo calcolo è fondamentale per chiunque debba monitorare i propri diritti o obbligazioni in ambito legale, poiché la prescrizione si applica a una vasta gamma di situazioni, dal recupero crediti alle polizze assicurative, fino alle scadenze fiscali.

La regola generale

10 anni, salvo termini più brevi

L'articolo 2946 del Codice Civile fissa in dieci anni la prescrizione ordinaria. Gli articoli successivi prevedono termini più brevi per situazioni specifiche.

Non opera d'ufficioLa prescrizione deve essere eccepita dalla parte che ne beneficia: il giudice non può rilevarla da solo. E chi paga un debito prescritto non può chiederne la restituzione.

Interruzione e sospensione

Come si interrompe la prescrizione

Interruzione
Il termine riparte da zero
  • Azione formale del titolare: il titolare del diritto compie un atto formale, come una raccomandata, per manifestare la sua volontà di esercitare il diritto.
  • Riconoscimento da parte del soggetto passivo: il debitore riconosce formalmente il debito, interrompendo così il decorso della prescrizione.
  • Dopo l'interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione della stessa durata.
Sospensione
Il termine si congela
  • Opera nei casi tassativi previsti dagli articoli 2941 e 2942 del Codice Civile.
  • Riguarda ad esempio i rapporti tra coniugi, tra genitori e figli minori, tra tutore e minore.
  • Al venir meno della causa il conteggio riprende da dove si era fermato, senza azzerarsi.

Compimento e computo dei terminiLa prescrizione si compie alla mezzanotte del giorno finale del termine, e i termini sono calcolati secondo il calendario comune. Se il termine cade in un giorno festivo, esso viene prorogato al giorno lavorativo successivo. Il giorno di inizio (dies a quo) non viene conteggiato; se la prescrizione è calcolata in mesi, essa si compie lo stesso giorno del mese in cui è iniziata, e se il mese di scadenza non ha quel giorno specifico il termine scade l'ultimo giorno del mese.

Tabella di riferimento

I termini più frequenti

DirittoTermineRiferimento
Diritto ordinario10 anniart. 2946 c.c.
Risarcimento da fatto illecito5 anniart. 2947 c. 1
Risarcimento da circolazione di veicoli2 anniart. 2947 c. 2
Canoni di locazione e affitto5 anniart. 2948 n. 3
Interessi e prestazioni periodiche5 anniart. 2948 n. 4
Retribuzioni e indennità di fine rapporto5 anniart. 2948
Diritti da contratto di assicurazione2 anniart. 2952 c. 2
Premi assicurativi1 annoart. 2952 c. 1
Compensi dei professionisti3 anniart. 2956 n. 2
Crediti dei commercianti verso privati1 annoart. 2955 n. 5
Prestazioni alberghiere e somministrazione6 mesiart. 2954
Bollette di luce, gas e acqua2 annilegge 205/2017 e successive
Bollette telefoniche5 anniart. 2948 n. 4
Bollo auto3 annidal 1° gennaio dell'anno successivo
Tributi locali (IMU, TARI)5 anninormativa tributaria
Contributi previdenziali INPS5 annilegge 335/1995
Sanzioni amministrative e multe5 annilegge 689/1981

AttenzioneI termini indicati sono quelli generali di legge. La giurisprudenza su alcune fattispecie — in particolare sulle cartelle esattoriali e sui crediti erariali — non è sempre uniforme, e la decorrenza può essere oggetto di contestazione. Prima di considerare prescritto un credito o di rinunciare a una pretesa, fatti assistere.

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Domande frequenti

FAQ

Che cos'è la prescrizione?
È l'estinzione di un diritto per il suo mancato esercizio entro un determinato periodo di tempo, disciplinata dagli articoli 2934 e seguenti del Codice Civile. Trascorso il termine, il diritto non può più essere fatto valere.
Da quando decorre il termine?
Dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere: per un credito dalla scadenza del pagamento, per un risarcimento dal giorno del fatto illecito. Il giorno iniziale non si computa.
Come si interrompe la prescrizione?
In due modi: con un atto formale del titolare del diritto, come una lettera raccomandata di costituzione in mora o un atto giudiziale; oppure con il riconoscimento del debito da parte del soggetto passivo. Dall'interruzione il termine riparte da capo.
Che differenza c'è tra interruzione e sospensione?
L'interruzione azzera il tempo trascorso e fa ripartire il termine dal principio. La sospensione, prevista in casi tassativi, congela il decorso per un periodo, dopo il quale il conteggio riprende da dove si era fermato.
Quando si compie esattamente la prescrizione?
Alla mezzanotte del giorno finale del termine, calcolato secondo il calendario comune. Se il termine scade in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
Il debitore può pagare comunque dopo la prescrizione?
Sì, e in tal caso non può chiedere la restituzione: l'obbligazione prescritta diventa un'obbligazione naturale. La prescrizione inoltre non opera d'ufficio: deve essere eccepita dalla parte interessata.
I termini indicati valgono sempre?
Sono i termini generali di legge, ma ogni situazione può presentare particolarità: atti interruttivi, sospensioni, contestazioni sulla decorrenza. Il risultato è una indicazione di massima: per una posizione concreta serve la valutazione di un professionista.
Prescrizione e decadenza sono la stessa cosa?
No. La decadenza è un termine perentorio per compiere un atto, non è soggetta a interruzione o sospensione e spesso è molto più breve. La prescrizione riguarda invece l'estinzione del diritto per inerzia del titolare.

Contenuto e calcoli a scopo informativo, aggiornati alla normativa vigente nel 2026. Gli importi ottenuti sono stime: la normativa è soggetta a modifiche e ogni situazione ha le sue specificità. Per il tuo caso concreto affidati sempre a un professionista: contatta Contabilità Fiscale per una consulenza dedicata o per un preventivo di contabilità senza impegno.

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