Strumento gratuito · IVA e fatturazione
L'imposta di bollo da 2,00 euro va applicata sulle fatture che non contengono IVA quando l'importo supera 77,47 euro. Con questo strumento verifichi in un secondo se il bollo è dovuto e calcoli quanto devi versare a fine trimestre.
Somma delle voci esenti, escluse, fuori campo o non imponibili presenti nella fattura.
Risultato
Indica l'importo della fattura e il tipo di operazione.
La regola
Il principio è quello di alternatività tra IVA e imposta di bollo: dove c'è l'IVA non c'è il bollo, e viceversa. L'imposta di bollo da 2,00 euro si applica quindi alle fatture che espongono operazioni non assoggettate a IVA, quando la somma di questi importi supera 77,47 euro.
La soglia non è casuale: corrisponde alle vecchie 150.000 lire indicate dall'articolo 13 della tariffa allegata al DPR 642/1972, mai aggiornate dopo il passaggio all'euro. Il conteggio si fa per singolo documento e considera soltanto le voci senza IVA: in una fattura mista, con una parte imponibile e una parte esente, si guarda solo alla somma delle voci esenti.
L'obbligo è sempre di chi emette la fattura. Il costo può essere ribaltato sul cliente esponendolo in una riga del documento, ma la responsabilità del versamento non si trasferisce.
In sintesi
Su una fattura da 500 euro esente IVA il bollo è dovuto. Su una fattura da 70 euro esente no. Su una fattura da 500 euro con IVA al 22% non è dovuto, perché l'operazione è già soggetta a imposta.
AttenzioneIl bollo va applicato per ogni documento, non per cliente e non per periodo. Dieci fatture esenti sopra soglia nello stesso trimestre significano dieci bolli, cioè 20,00 euro di imposta.
Casistica
| Tipo di operazione | Codice natura | Bollo sopra 77,47 € |
|---|---|---|
| Esente IVA art. 10 (prestazioni sanitarie, finanziarie, assicurative) | N4 | Sì |
| Regime forfettario o di vantaggio | N2.2 | Sì |
| Escluse art. 15 (anticipazioni in nome e per conto) | N1 | Sì |
| Non soggette per carenza del presupposto territoriale | N2.1 | Sì |
| Non imponibili con dichiarazione d'intento | N3.5 | Sì |
| Altre operazioni non imponibili (art. 8-bis, 9) | N3.6 | Sì |
| Cessioni all'esportazione art. 8 lett. a) e b) | N3.1 | No |
| Cessioni intracomunitarie | N3.2 | No |
| Reverse charge interno | N6 | No |
| Operazione soggetta a IVA | — | No |
NotaLe esportazioni, le cessioni intracomunitarie e le operazioni in reverse charge non scontano il bollo perché sono comunque operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'IVA, ancorché non imponibili o con imposta assolta dal cessionario.
Versamento
Nella fattura elettronica si compila il blocco DatiBollo con l'indicazione «SI» e l'importo di 2,00 euro. Il contrassegno fisico non si usa più.
Nel portale Fatture e Corrispettivi si trova il prospetto trimestrale, con l'elenco A delle fatture con bollo e l'elenco B di quelle che secondo l'Agenzia lo avrebbero richiesto.
Entro la scadenza del trimestre, con modello F24 (codici tributo da 2521 a 2524) oppure con addebito diretto sul conto corrente indicato nel portale.
| Trimestre | Periodo | Scadenza 2026 | Codice tributo F24 |
|---|---|---|---|
| 1° trimestre | gennaio – marzo | 1° giugno 2026 | 2521 |
| 2° trimestre | aprile – giugno | 30 settembre 2026 | 2522 |
| 3° trimestre | luglio – settembre | 30 novembre 2026 | 2523 |
| 4° trimestre | ottobre – dicembre | 1° marzo 2027 | 2524 |
DifferimentoSe l'imposta dovuta per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere effettuato entro il 30 settembre insieme a quello del secondo trimestre. Se anche la somma dei primi due trimestri resta entro 5.000 euro, tutto può essere versato entro il 30 novembre. Il limite, prima fissato a 250 euro, è stato elevato a 5.000 euro dal 1° gennaio 2023.
Chi paga davvero
Chiarimento dell'AgenziaIl riaddebito dell'imposta di bollo costituisce sempre compenso o ricavo per chi emette la fattura e concorre alla determinazione del reddito. Non si tratta di un'anticipazione esclusa ai sensi dell'articolo 15 del DPR 633/1972, perché il bollo è assolto in nome proprio e non in nome e per conto del cliente. Per i contribuenti in regime forfettario ciò significa che i 2,00 euro entrano nei ricavi e vengono tassati con il coefficiente di redditività della propria attività.
Sanzioni e rimedi
L'omesso o tardivo versamento dell'imposta di bollo comporta una sanzione amministrativa. Quando è l'Agenzia delle Entrate a rilevare la mancanza tramite il prospetto trimestrale, invia una comunicazione con l'imposta dovuta, gli interessi e la sanzione ridotta: pagando entro 30 giorni dal ricevimento si chiude la posizione senza ulteriori conseguenze.
Se ci si accorge dell'errore prima della comunicazione si può ricorrere al ravvedimento operoso, versando imposta, interessi legali e sanzione ridotta in misura tanto più contenuta quanto prima si regolarizza. In entrambi i casi il versamento avviene con modello F24 utilizzando i codici tributo dedicati a sanzioni e interessi.
Il consiglio pratico è controllare ogni trimestre l'elenco B nel portale Fatture e Corrispettivi: contiene le fatture che secondo l'Agenzia avrebbero dovuto riportare il bollo. Se l'indicazione è corretta si integra il versamento, altrimenti si modifica l'elenco motivando l'esclusione.
Continua con
Tutti i calcolatori sono gratuiti, non richiedono registrazione e funzionano direttamente nel browser: nessun dato viene inviato ai nostri server.
Ricava l'imponibile da un importo lordo, calcola l'IVA, applicala al netto e risolvi espressioni libere.
Calcola la ritenuta d'acconto sul compenso, il netto a pagare e l'imponibile di partenza.
Costruisci la parcella dal compenso al totale fattura, con cassa o rivalsa INPS e ritenuta.
Data di scadenza del pagamento con termini a giorni, fine mese e giorni di grazia.
Stima reddito imponibile, imposta sostitutiva 5% o 15% e contributi INPS partendo dal fatturato.
Separa imponibile e IVA versata dall'ente pubblico e ottieni l'importo effettivamente incassato.
Con la contabilità autogestita registri tu le fatture con il gestionale che ti mettiamo a disposizione e noi ci occupiamo di adempimenti, liquidazioni e dichiarazioni: stessa assistenza di uno studio, con un risparmio che arriva fino al 40% e oltre.
Controlliamo gli elenchi trimestrali, calcoliamo l'imposta dovuta e prepariamo l'F24. Scopri i nostri servizi di contabilità e fatturazione elettronica.
Domande frequenti
Contenuto e calcoli a scopo informativo, aggiornati alla normativa vigente nel 2026. Gli importi ottenuti sono stime: la normativa è soggetta a modifiche e ogni situazione ha le sue specificità. Per il tuo caso concreto affidati sempre a un professionista: contatta Contabilità Fiscale per una consulenza dedicata o per un preventivo di contabilità senza impegno.