L'opzione per il regime della cedolare secca non viene meno in caso di mancata comunicazione della proroga del contratto, ma è dovuta una sanzione; Risoluzione del
In caso di mancata comunicazione di proroga o risoluzione del contratto di locazione immobiliare soggetto a cedolare secca, ecco il codice tributo per il versamento della sanzione nella misura fissa pari a euro 100,00, ridotta a euro 50,00 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni:
“1511” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Sanzione per mancata comunicazione di proroga o risoluzione del contratto soggetto a cedolare secca”
tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”.
Questo quanto stabilito dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione del 10 marzo 2017 n. 30 che così ricorda: "La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi. In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni".
Fonte: Agenzia delle Entrate
Scarica il Documento "Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 10/03/2017 n. 30"