Istituito il codice tributo per il versamento della ritenuta operata da parte degli intermediari e i gestori di portali telematici sui corrispettivi relativi ai contratti di locazione conclusi
L’articolo 4 del Dl n. 50/2017 ha introdotto una disciplina fiscale specifica per le cosiddette “locazioni brevi”, ossia per quei contratti di locazione di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa.
Viene stabilito che i soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21 per cento sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario e provvedono al versamento con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e alla relativa certificazione ai sensi dell’articolo 4 del regolamento di cui al d.P.R. n. 322/1998.
Con Risoluzione del 5 luglio 2017 n. 88, per consentire il versamento, tramite modello F24, della ritenuta in argomento, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo:
“1919” denominato “Ritenuta operata all’atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve - articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50”.
Fonte: Agenzia delle Entrate
Scarica il Documento "Risoluzione Agenzia delle Entrate del 05.07.2017 n. 88/E"